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Ordinanza — n. 38698/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38698/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38698/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FACE ERNESTO nato a MESSINA il 27/08/1978 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; e OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ernesto La Face avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che la doglianza dedotta dal ricorrente, secondo cui la Corte territoriale non avrebbe ben compreso il tenore dell'atto di appello, in cui sarebbe stata chiesta la qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 della detenzione delle sole sostanze stupefacenti di tipo pesante, non trova riscontro nella lettura dell'atto di appello, da cui emerge chiaramente che il ricorrente ha chiesto di riqualificare l'intera sua condotta ex art. 73, comma 5, cit.; considerato, ad ogni modo, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulle ragioni ostative all'invocata riqualificazione, avendo fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità, secondo cui l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, cit., è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e, segnatamente, dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38698/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 della detenzione delle sole sostanze stupefacenti di tipo pesante, non trova riscontro nella lettura dell'atto di appello, da cui emerge chiaramente che il ricorrente ha chiesto di riqualificare l'intera sua condotta ex art. 73, comma 5, cit.; considerato, ad ogni modo, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulle ragioni ostative all'invocata riqualificazione, avendo fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità, secondo cui l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, cit., è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e, segnatamente, dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (cfr.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti motivi di cassazione traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze tossicodipendenza recidiva nell'infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FACE ERNESTO nato a MESSINA il 27/08/1978 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; e OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ernesto La Face avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che la doglianza dedotta dal ricorrente, secondo cui la Corte territoriale non avrebbe ben compreso il tenore dell'atto di appello, in cui sarebbe stata chiesta la qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 della detenzione delle sole sostanze stupefacenti di tipo pesante, non trova riscontro nella lettura dell'atto di appello, da cui emerge chiaramente che il ricorrente ha chiesto di riqualificare l'intera sua condotta ex art. 73, comma 5, cit.; considerato, ad ogni modo, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulle ragioni ostative all'invocata riqualificazione, avendo fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità, secondo cui l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, cit., è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e, segnatamente, dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (cfr.

Sez. U, n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911 - 01), e secondo cui l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 - 01); rilevato che, come emerge dalla sentenza impugnata, anche dalle sostanze pesanti era ricavabile un numero di dosi medie di portata non minimale (217 dosi medie di cocaina e 190 dosi medie di crack); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende