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Ordinanza — n. 38697/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38697/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38697/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KERCUKU SHKELZEN nato il 26/02/1986 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; z71 OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da Shkelzen Kercuku è inammissibile; considerato che il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto che la Corte di appello di Firenze avrebbe erroneamente individuato nel furto di cui al capo n.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38697/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KERCUKU SHKELZEN nato il 26/02/1986 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; z71 OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da Shkelzen Kercuku è inammissibile; considerato che il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto che la Corte di appello di Firenze avrebbe erroneamente individuato nel furto di cui al capo n.

Parole chiave

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aggravamento della pena favoreggiamento commisurazione della pena per rapina confisca di valori patrimoniali valore aggiunto degli elementi di prova furto aggravato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KERCUKU SHKELZEN nato il 26/02/1986 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; z71 OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da Shkelzen Kercuku è inammissibile; considerato che il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto che la Corte di appello di Firenze avrebbe erroneamente individuato nel furto di cui al capo n.

5) anziché nel furto di cui al capo n.

6) il reato più grave, non è consentito, in difetto di indicazioni sull'interesse ad esso sotteso e sugli effetti pregiudizievoli per il ricorrente scaturenti da tale individuazione; rilevato che, ad ogni modo, la Corte territoriale ha correttamente motivato la scelta, avendo fatto riferimento al numero di oggetti sottratti, oltre che al loro valore; considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, specificamente motivato in ordine alla quantificazione della pena per il reato base mentre l'entità degli aumenti per i reati satellite, in quanto contenuta, non imponeva una specifica motivazione sul punto, in linea con quanto già affermato da questa Corte, secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01); ritenuto, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos