Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38696/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits issues and lacking new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38696/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Marco Condorelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the first ground merely repeated arguments already properly examined and rejected by the lower court regarding the defendant's responsibility under Article 73 of the Penal Code. The second and third grounds were rejected because the lower court correctly excluded generic mitigating circumstances due to a lack of positive elements and provided sufficient, non-illogical reasoning for the sentence. Consequently, the appeal failed to introduce new legal grounds required for admissibility in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely repeat arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting new legal grounds or errors of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility repetition of merits arguments lack of new legal grounds court costs and fine Article 73 Penal Code motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena pena accessoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDORELLI GIOVANNI MARCO nato a CATANIA il 08/11/1991 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Marco Condorelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, alla luce di una puntuale e lineare ricostruzione della vicenda a giudizio, ha delineato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, mentre con il secondo motivo si contesta la mancata applicazione delle attenuanti generiche, escluse per il difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, e con il terzo motivo si censura la determinazione della pena, malgrado la sentenza impugnata, anche in parte qua, risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis