Ordinanza — n. 38693/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI MASSIMO nato a CATANZARO il 06/11/1977 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Massimo Berlingieri avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile, perché tardivo; rilevato che risulta dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38693/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI MASSIMO nato a CATANZARO il 06/11/1977 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Massimo Berlingieri avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile, perché tardivo; rilevato che risulta dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI MASSIMO nato a CATANZARO il 06/11/1977 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Massimo Berlingieri avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile, perché tardivo; rilevato che risulta dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da Sez.
U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che il ricorso è stato depositato il 29 marzo 2024 a fronte di sentenza emessa 1'8 novembre 2023 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni 90. La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè dal 6 febbraio 2024 - decorreva il termine di 45 giorni per il deposito del ricorso, che scadeva il 22 marzo 2024; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis