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Ordinanza — n. 38692/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38692/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38692/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA DIEGO nato a COSENZA il 19/01/1996 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Diego Spina avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; considerato, invero, che il primo motivo del ricorso, attinente allo stato di necessità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dalla Corte di appello, che ha valorizzato l'inesistenza di una situazione di grave pericolo attuale per l'imputato, non altrimenti evitabile (si veda pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato che, anche in relazione al secondo e al terzo motivo, inerenti rispettivamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche, i Giudici di merito hanno motivato con adeguato esame delle deduzioni difensive e con argomenti logici e sufficienti, avendo considerato la non occasionalità del comportamento, i precedenti penali e la personalità dell'imputato (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 38692/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.; considerato, invero, che il primo motivo del ricorso, attinente allo stato di necessità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dalla Corte di appello, che ha valorizzato l'inesistenza di una situazione di grave pericolo attuale per l'imputato, non altrimenti evitabile (si veda pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato che, anche in relazione al secondo e al terzo motivo, inerenti rispettivamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche, i Giudici di merito hanno motivato con adeguato esame delle deduzioni difensive e con argomenti logici e sufficienti, avendo considerato la non occasionalità del comportamento, i precedenti penali e la personalità dell'imputato (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena spese di assistenza spese di difesa modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
1 della sentenza impugnata); rilevato che, anche in relazione al secondo e al terzo motivo, inerenti rispettivamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA DIEGO nato a COSENZA il 19/01/1996 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Diego Spina avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; considerato, invero, che il primo motivo del ricorso, attinente allo stato di necessità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dalla Corte di appello, che ha valorizzato l'inesistenza di una situazione di grave pericolo attuale per l'imputato, non altrimenti evitabile (si veda pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato che, anche in relazione al secondo e al terzo motivo, inerenti rispettivamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche, i Giudici di merito hanno motivato con adeguato esame delle deduzioni difensive e con argomenti logici e sufficienti, avendo considerato la non occasionalità del comportamento, i precedenti penali e la personalità dell'imputato (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de