Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, citing lack of offensiveness and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Tonino Amato inadmissible, confirming his conviction for theft under Article 385 of the Penal Code. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis and the exclusion of recidivism, but the court found these arguments logically unfounded. The appellate court correctly identified the defendant's conduct as lacking minimal offensiveness and properly applied the recidivism aggravating factor based on prior records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The Court of Cassazione holds that an appeal challenging a conviction for theft is inadmissible when the lower court's reasoning regarding the lack of minimal offensiveness and the application of recidivism is logical and free from defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO TONINO nato a LAMEZIA TERME il 19/06/1990 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 4"/ OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Tonino Amato avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; rilevato che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati; considerato, invero, — quanto al primo motivo, con cui si contesta l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
— che risulta logica ed immune da vizi, sindacabili in sede di legittimità, la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto la condotta del ricorrente, soggetto pluripregiudicato, che si allontanava dalla propria abitazione per intrattenersi con altri soggetti, non connotata da minima offensività (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato che — quanto all'omessa esclusione della recidiva, censurata nel secondo motivo del ricorso — la Corte d'appello, con motivazione logica e corretta, ha confermato l'applicazione di tale aggravante alla luce dei precedenti, ascritti al ricorrente, e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, espressivo Della sua accresciuta pericolosità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec