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Ordinanza — n. 38688/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to non-allowed grounds and lack of statutory motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38688/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The court rejected arguments regarding sentencing disproportionality because the judge applied the agreed penalty, and dismissed claims about the lack of motivation for permanent public office bans as legally unfounded. Consequently, the appeals were dismissed de plano without a full trial on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 317-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals are inadmissible if grounds are not permitted by law or if the court's reasoning on statutory mandatory penalties is manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeals sentencing disproportionality permanent office ban de plano dismissal court costs award proporzionalità della pena adeguamento della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 317-bis c.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 317- bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPEDALE FABRIZIO nato a PALERMO il 28/03/1969 CAROLLO IGNAZIO nato a PALERMO il 29/01/1981 GRAZIANO SALVATORE nato a PALERMO il 29/10/1967 avverso la sentenza del 26/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMO(dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti da Fabrizio Spedale, Ignazio Carollo e Salvatore Graziano sono inammissibili; rilevato che il motivo dedotto da Ignazio Carollo, relativo alla non congruità della pena, non rientra tra quelli consentiti, avendo il Giudice applicato la pena come concordata dalle parti; considerato che il motivo, con cui Fabrizio Spedale e Salvatore Graziano hanno censurato la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, è manifestamente infondato, essendo la durata della pena accessoria vincolata per legge (art. 317- bis cod. pen.); ritenuto, pertanto, che l'inammissibilità dei ricorsi può essere dichiarata con procedura de plano e ad essa consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec