Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded grounds not permitted in cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salima Biada inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The lower court had imposed a sentence for the crime in Article 385 of the Penal Code, focusing on the lack of a continuing offense bond and the application of minimum statutory penalties. The court rejected the appeal because the arguments presented were generic and manifestly unfounded, failing to meet the strict requirements for admissibility in a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they contain generic and manifestly unfounded grounds that do not challenge the correctness of the judgment on substantive legal points.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIADA SALIMA nato a MERATE il 27/05/1997 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salima Biada avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, presentato in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo sia al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, avendo valorizzato la mancanza dell'unicità del disegno criminoso, che all'ulteriore motivo in punto di determinazione della pena, ancorata ai minimi edittali (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso