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Ordinanza — n. 38685/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38685/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38685/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGO GIAN PAOLO nato a MILANO il 11/10/1971 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; C7I OSSERVA Ritenuto che il motivo, dedotto con il ricorso afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 585 cod. pen., non è consentito, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e teso ad ottenere un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; considerato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulla sussistenza dell'elemento psicologico (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata), contestata genericamente dal ricorrente anche con il presente ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 585 cod. pen; Ordinanza — n. 38685/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 585 cod. pen., non è consentito, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e teso ad ottenere un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; considerato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulla sussistenza dell'elemento psicologico (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata), contestata genericamente dal ricorrente anche con il presente ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi parità delle armi prova oggettiva lesione al polso prove inconcludenti

Disposizioni normative citate

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art. 585 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGO GIAN PAOLO nato a MILANO il 11/10/1971 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; C7I OSSERVA Ritenuto che il motivo, dedotto con il ricorso afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 585 cod. pen., non è consentito, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e teso ad ottenere un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; considerato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulla sussistenza dell'elemento psicologico (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata), contestata genericamente dal ricorrente anche con il presente ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso