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Ordinanza — n. 38684/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38684/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38684/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANASIAK KATARZYNA ANNA nato il 26/04/1974 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Katarzyna Anna Banasiak avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il primo motivo del ricorso, con cui è stato eccepito un asserito travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'avere affermato che solo in appello il ricorrente aveva correlato all'abuso di alcool la sua confusione sulla data dell'episodio denunciato, è privo di specificità, non avendo la ricorrente, come era suo onere, specificato la decisività del dedotto travisamento; considerato, comunque, che la Corte di appello ha preso in considerazione la deduzione difensiva e l'ha disattesa, avendo affermato che il tenore della denuncia rendeva del tutto infondata la tesi difensiva, che pretendeva di giustificare il comportamento dell'imputata in ragione di una non voluta imprecisione dovuta all'abuso di una qualche sostanza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38684/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANASIAK KATARZYNA ANNA nato il 26/04/1974 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Katarzyna Anna Banasiak avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il primo motivo del ricorso, con cui è stato eccepito un asserito travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'avere affermato che solo in appello il ricorrente aveva correlato all'abuso di alcool la sua confusione sulla data dell'episodio denunciato, è privo di specificità, non avendo la ricorrente, come era suo onere, specificato la decisività del dedotto travisamento; considerato, comunque, che la Corte di appello ha preso in considerazione la deduzione difensiva e l'ha disattesa, avendo affermato che il tenore della denuncia rendeva del tutto infondata la tesi difensiva, che pretendeva di giustificare il comportamento dell'imputata in ragione di una non voluta imprecisione dovuta all'abuso di una qualche sostanza.

Parole chiave

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denuncia mendace allegazioni fattuali non credibili adulterio confessione attendibilità dei testimoni accuse di abuso
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANASIAK KATARZYNA ANNA nato il 26/04/1974 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Katarzyna Anna Banasiak avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il primo motivo del ricorso, con cui è stato eccepito un asserito travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'avere affermato che solo in appello il ricorrente aveva correlato all'abuso di alcool la sua confusione sulla data dell'episodio denunciato, è privo di specificità, non avendo la ricorrente, come era suo onere, specificato la decisività del dedotto travisamento; considerato, comunque, che la Corte di appello ha preso in considerazione la deduzione difensiva e l'ha disattesa, avendo affermato che il tenore della denuncia rendeva del tutto infondata la tesi difensiva, che pretendeva di giustificare il comportamento dell'imputata in ragione di una non voluta imprecisione dovuta all'abuso di una qualche sostanza.

La menzionata Corte ha aggiunto che, anche ammesso che tale abuso vi fosse stato, non per ciò stesso la condotta sarebbe stata giustificata o scriminata, poiché è noto come lo stato di alterazione in cui versi il reo, lungi dal costituire una scusante ovvero un'attenuante, può costituire un'aggravante; rilevato che anche il secondo motivo è del tutto generico, essendosi la ricorrente limitata a dedurre che i giudici del merito non avrebbero verificato l'ipotesi accusatoria attraverso il metodo del dubbio, malgrado la Corte territoriale abbi adeguatamente motivato sulle ragioni per cui doveva affermarsi — come del resto già fatto dal Giudice di primo grado — che l'imputato andò a sporgere denuncia nei confronti di Andreoli, pur sapendolo innocente e così commettendo il reato di calunnia; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C