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Ordinanza — n. 38683/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as sole ground of re-evaluating evidence is inadmissible in legality proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38683/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal sought to re-evaluate the evidence sources used to establish criminal liability. The appellant argued for a new assessment of proof regarding the crime under Article 337 of the Penal Code, while the lower court's reasoning was deemed logically coherent and exhaustive. The court rejected this request as it violates the statutory limits of legality proceedings, which do not permit a rival re-evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The sole ground of appeal tending to obtain a rival re-evaluation of the sources of proof is not permitted in legality proceedings.

Parole chiave

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legality proceedings re-evaluation of evidence criminal liability admissibility of appeal Article 337 Penal Code disobbedienza alla decisione dell'autorità guida in stato di inattitudine mancanza di disciplina

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDINI FABIO nato a MILANO il 11/06/1973 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché teso ad ottenere un'alternativa rivalutazione delle fonti di prova, che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità e frutto di un'esauriente disamina dei dati probatori (si vada pag. 3 della sentenza della Corte d'appello di Milano); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il