Ordinanza — n. 38679/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARCELLA MATTE0 SALVATORE nato a RHO il 17/09/1988 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Salvatore Scarcella avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente anche per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., rideterminando la pena inflitta dal Tribunale della stessa città; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria pervenuta il 20 giugno 2024; rilevato che il motivo del ricorso e le deduzioni espresse nella memoria, con cui si è dedotto che il ricorrente avrebbe reagito a un atto arbitrario dei pubblici ufficiali, consistito nell'averlo accompagnato in caserma senza alcun motivo legittimo, sono riproduttivi di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito; considerato, invero, che, la Corte di appello ha sottolineato che l'accompagnamento in caserma era successivo all'arresto del ricorrente, così da essere legittimo; rilevato che l'accompagnamento in caserma sarebbe in ogni caso legittimo, pur se l'arresto fosse avvenuto successivamente, atteso che l'accompagnamento sarebbe avvenuto al fine di eseguire le operazioni necessarie all'arresto; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 38679/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., rideterminando la pena inflitta dal Tribunale della stessa città; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria pervenuta il 20 giugno 2024; rilevato che il motivo del ricorso e le deduzioni espresse nella memoria, con cui si è dedotto che il ricorrente avrebbe reagito a un atto arbitrario dei pubblici ufficiali, consistito nell'averlo accompagnato in caserma senza alcun motivo legittimo, sono riproduttivi di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito; considerato, invero, che, la Corte di appello ha sottolineato che l'accompagnamento in caserma era successivo all'arresto del ricorrente, così da essere legittimo; rilevato che l'accompagnamento in caserma sarebbe in ogni caso legittimo, pur se l'arresto fosse avvenuto successivamente, atteso che l'accompagnamento sarebbe avvenuto al fine di eseguire le operazioni necessarie all'arresto; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARCELLA MATTE0 SALVATORE nato a RHO il 17/09/1988 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Salvatore Scarcella avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente anche per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., rideterminando la pena inflitta dal Tribunale della stessa città; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria pervenuta il 20 giugno 2024; rilevato che il motivo del ricorso e le deduzioni espresse nella memoria, con cui si è dedotto che il ricorrente avrebbe reagito a un atto arbitrario dei pubblici ufficiali, consistito nell'averlo accompagnato in caserma senza alcun motivo legittimo, sono riproduttivi di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito; considerato, invero, che, la Corte di appello ha sottolineato che l'accompagnamento in caserma era successivo all'arresto del ricorrente, così da essere legittimo; rilevato che l'accompagnamento in caserma sarebbe in ogni caso legittimo, pur se l'arresto fosse avvenuto successivamente, atteso che l'accompagnamento sarebbe avvenuto al fine di eseguire le operazioni necessarie all'arresto; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d