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Ordinanza — n. 38678/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic mitigating circumstances censure is inadmissible in final penalty determination proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38678/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing the penalty was excessive. The court rejected this, noting the lower court's decision was sufficiently motivated and based on a penalty near the statutory minimum with no further positive elements to consider.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Censures aimed at contrasting the determination of the punitive treatment, specifically the refusal to recognize generic mitigating circumstances, are inadmissible in proceedings for the review of the final penalty.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances penalty determination proceedings inadmissible appeal statutory minimum penalty sufficient motivation requirement sanzioni pecuniarie sanzione sproporzionata attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANZARELLI DAMIANO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 22/01/1998 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto volte a contrastare la determinazione del trattamento punitivo e, segnatamente, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (viene fatto un assorbente riferimento al difetto di ulteriori elementi positivamente valutabili e alla misura della pena prossima al minimo edittale: vedi pag. 4 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso