Ordinanza — n. 38677/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO DAVIDE nato a MILANO il 12/02/1979 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; /1/ OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide Greco avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per i reati di cui all'art. 385 cod. pen.; rilevato che l'unico motivo del ricorso — con cui si contesta la sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 38677/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.; rilevato che l'unico motivo del ricorso — con cui si contesta la sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO DAVIDE nato a MILANO il 12/02/1979 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; /1/ OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide Greco avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per i reati di cui all'art. 385 cod. pen.; rilevato che l'unico motivo del ricorso — con cui si contesta la sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.
— è privo di specificità, in presenza della motivazione del provvedimento impugnato logica, coerente e puntuale, con cui sono stati valorizzati sia i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato, emergenti dal casellario giudiziale, anche per il delitto specifico per cui si procede, sia l'inclinazione a delinquere del medesimo imputato, dimostrata anche dall'indifferenza al rispetto delle prescrizioni imposte (si vedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i