Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally submitted the petition instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant, Denis Halilovic, personally submitted the petition rather than having it signed by a qualified lawyer. Although the law allows personal submission in some contexts, the specific amendment to Article 613 of the Code of Criminal Procedure excludes this right for appeals to the Cassation Court. Consequently, the court ruled that the petition must be signed by a lawyer to avoid rejection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal to the Court of Cassation cannot be personally proposed by the party and must be signed by a lawyer to be admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC DENIS nato a BRESCIA il 05/08/2001 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOidato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Denis Halilovic avverso la sentenza in epigrafe; premesso che con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione e a tal riguardo questa Corte (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dall'interessato, quand'anche autenticata dal difensore (Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Bengu e altro, Rv. 248449 - 01); rilevato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto il 29 gennaio 2024 dall'imputato personalmente e, quindi, va dichiarato inammissibile. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec