Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38673/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38673/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38673/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIGLIOLA ANTONIO nato a MILANO il 06/11/1972 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; q/ OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Cigliola avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; rilevato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 e 341 bis cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato, in particolare, che la Corte territoriale ha affermato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sua condotta non era consistita in una resistenza passiva, avendo egli spintonato i militari, cercando di colpirli con calci e pugni, tanto da finire a terra con essi e da ingaggiare una vera e propria colluttazione, terminata solo con l'apposizione delle manette; considerato, inoltre, che la Corte di appello ha rilevato che le frasi pronunciate erano offensive dell'onore e del prestigio dei Pubblici ufficiali e, come precisato dal giudice di primo grado, la condotta è stata posta in essere innanzi senz'altro a Giovanni Vailati Facchini, amico dell'imputato, e Katia Cristina Da Silva Fontinha Rodrigues, oltre che a una pluralità di soggetti, anch'essi frequentatori dell'esercizio, cosicché il motivo con cui si contesta la mancata presenza di più persone in grado di percepire le frasi potenzialmente offensive risulta smentito da tali precisi rilievi; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38673/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 341 bis cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato, in particolare, che la Corte territoriale ha affermato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sua condotta non era consistita in una resistenza passiva, avendo egli spintonato i militari, cercando di colpirli con calci e pugni, tanto da finire a terra con essi e da ingaggiare una vera e propria colluttazione, terminata solo con l'apposizione delle manette; considerato, inoltre, che la Corte di appello ha rilevato che le frasi pronunciate erano offensive dell'onore e del prestigio dei Pubblici ufficiali e, come precisato dal giudice di primo grado, la condotta è stata posta in essere innanzi senz'altro a Giovanni Vailati Facchini, amico dell'imputato, e Katia Cristina Da Silva Fontinha Rodrigues, oltre che a una pluralità di soggetti, anch'essi frequentatori dell'esercizio, cosicché il motivo con cui si contesta la mancata presenza di più persone in grado di percepire le frasi potenzialmente offensive risulta smentito da tali precisi rilievi; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
testimonianza della vittima corrispondenza con il difensore atti impugnabili obbligo di comparizione all'udienza partecipazione al reato pericolo di collusione con testimoni
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIGLIOLA ANTONIO nato a MILANO il 06/11/1972 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; q/ OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Cigliola avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; rilevato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 e 341 bis cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato, in particolare, che la Corte territoriale ha affermato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sua condotta non era consistita in una resistenza passiva, avendo egli spintonato i militari, cercando di colpirli con calci e pugni, tanto da finire a terra con essi e da ingaggiare una vera e propria colluttazione, terminata solo con l'apposizione delle manette; considerato, inoltre, che la Corte di appello ha rilevato che le frasi pronunciate erano offensive dell'onore e del prestigio dei Pubblici ufficiali e, come precisato dal giudice di primo grado, la condotta è stata posta in essere innanzi senz'altro a Giovanni Vailati Facchini, amico dell'imputato, e Katia Cristina Da Silva Fontinha Rodrigues, oltre che a una pluralità di soggetti, anch'essi frequentatori dell'esercizio, cosicché il motivo con cui si contesta la mancata presenza di più persone in grado di percepire le frasi potenzialmente offensive risulta smentito da tali precisi rilievi; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C