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Ordinanza — n. 38670/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal resistance charges, citing lack of reviewability of factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38670/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for criminal resistance, arguing it was merely passive resistance and requesting generic mitigating circumstances. The court ruled that these arguments merely requested a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of the Supreme Court's jurisdiction to review factual determinations made by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against criminal resistance convictions are inadmissible when they merely request a re-evaluation of evidence or alternative factual readings, as the Supreme Court cannot substitute its judgment for the lower court's assessment of facts and evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal resistance passive resistance generic mitigating circumstances supreme court jurisdiction factual review inadmissible reati contro la pubblica autorità carcerazione cautelativa violenza di Stato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARA RAFFAELE nato a FOGGIA il 09/11/1998 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Cara avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; rilevato che i motivi dedotti, con cui il ricorrente ha censurato sia l'affermazione della responsabilità per il delitto ascrittogli, sostenendo trattarsi di una resistenza passiva, sia il diniego delle attenuanti generiche, oltre alla determinazione della pena, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato che la ricostruzione dei fatti rendeva evidente che l'imputato era consapevole di interloquire con Forze dell'ordine e che il comportamento, consistito nell'opporsi con violenza e riottosità ai carabinieri, intenti a notificargli un'ordinanza di custodia cautelare, era pacificamente riconducibile allo schema della resistenza e non già alla mera resistenza passiva; cfr. pagina 4 in cui la menzionata Corte ha sottolineato che la pena era congrua in considerazione della gravità del reato, delle modalità tramite le quali si era estrinsecato e dell'attitudine del soggetto a commettere reati; ha aggiunto che difettavano elementi positivi, neppure individuati nei motivi di appello, per concedere all'imputato le attenuanti generiche); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C