Ordinanza — n. 38669/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEGNANI GIORGIO nato a ROMA il 28/09/1962 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, proposto da Giorgio Legnani, con cui si è censurato il vizio di motivazione circa l'omessa conversione della pena in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen. nonché degli artt. 53 e 58 L. n. 689/1991 non è consentito in sede di legittimità a fronte di una motivazione esente da evidenti illogicità, incentrata sui precedenti penali dell'imputato, documentati dal certificato penale in atto, e sulla misura di prevenzione applicata in passato al ricorrente: elementi che correttamente sono stati ritenuti ostativi alla formulazione di una prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni richieste (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il 3 luglio 2024 è pervenuta memoria con cui si è chiesto l'assegnazione del ricorso alle sezioni ordinarie, sostenendo la non inammissibilità del motivo di ricorso; rilevato che le deduzioni formulate in memoria trovano risposta nelle argomentazioni che precedono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 20 bis cod. pen; Ordinanza — n. 38669/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 20 bis cod. pen. nonché degli artt. 53 e 58 L. n. 689/1991 non è consentito in sede di legittimità a fronte di una motivazione esente da evidenti illogicità, incentrata sui precedenti penali dell'imputato, documentati dal certificato penale in atto, e sulla misura di prevenzione applicata in passato al ricorrente: elementi che correttamente sono stati ritenuti ostativi alla formulazione di una prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni richieste (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il 3 luglio 2024 è pervenuta memoria con cui si è chiesto l'assegnazione del ricorso alle sezioni ordinarie, sostenendo la non inammissibilità del motivo di ricorso; rilevato che le deduzioni formulate in memoria trovano risposta nelle argomentazioni che precedono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEGNANI GIORGIO nato a ROMA il 28/09/1962 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, proposto da Giorgio Legnani, con cui si è censurato il vizio di motivazione circa l'omessa conversione della pena in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen. nonché degli artt. 53 e 58 L. n. 689/1991 non è consentito in sede di legittimità a fronte di una motivazione esente da evidenti illogicità, incentrata sui precedenti penali dell'imputato, documentati dal certificato penale in atto, e sulla misura di prevenzione applicata in passato al ricorrente: elementi che correttamente sono stati ritenuti ostativi alla formulazione di una prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni richieste (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il 3 luglio 2024 è pervenuta memoria con cui si è chiesto l'assegnazione del ricorso alle sezioni ordinarie, sostenendo la non inammissibilità del motivo di ricorso; rilevato che le deduzioni formulate in memoria trovano risposta nelle argomentazioni che precedono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de