Ordinanza — n. 38665/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOI GIUSEPPE nato a CAGLIARI il 07/02/1995 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Boi avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo con cui il ricorrente ha censurato il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, a una pronuncia di primo grado afferente a un'altra imputata di un diverso procedimento non è sorretto da interesse, essendo evidente che si è trattato di un refuso, che non ha avuto alcuna incidenza sulla valutazione operata dalla Corte di appello, come dimostrato dal fatto che la menzionata Corte — nella parte motiva della sentenza — ha analizzato la posizione del ricorrente e ha dato risposta alle sue deduzioni difensive; rilevato, altresì, che la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 38665/2024 — snpen · Corte di Cassazione: è del tutto generica e, ad ogni modo, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato al riguardo a pagina 9 della sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOI GIUSEPPE nato a CAGLIARI il 07/02/1995 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Boi avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo con cui il ricorrente ha censurato il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, a una pronuncia di primo grado afferente a un'altra imputata di un diverso procedimento non è sorretto da interesse, essendo evidente che si è trattato di un refuso, che non ha avuto alcuna incidenza sulla valutazione operata dalla Corte di appello, come dimostrato dal fatto che la menzionata Corte — nella parte motiva della sentenza — ha analizzato la posizione del ricorrente e ha dato risposta alle sue deduzioni difensive; rilevato, altresì, che la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen.
è del tutto generica e, ad ogni modo, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato al riguardo a pagina 9 della sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci