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Ordinanza — n. 38662/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-continuation of crimes as it was not a valid appeal ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38662/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievance regarding the non-continuation of crimes did not constitute a valid ground for appeal. Although the appellant argued that violence against multiple public officials should be treated as a formal concurrence of crimes, the court noted this was not a permissible procedural objection. Consequently, the lower court's sentencing adjustments were upheld, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 582 cod. pen.: The appeal must be based on a valid ground; a grievance concerning the non-continuation of crimes is inadmissible if it was not raised as a proper appeal reason, as the substantive issue of formal concurrence of crimes does not override procedural requirements.

Parole chiave

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non-continuation of crimes valid ground for appeal formal concurrence of crimes procedural inadmissibility public officials resistance concorso materiale di reati doppia punibilità reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
273771 - 01); rilevato che risulta immune da vizi sindacabili in questa sede la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto, a seguito della diminuzione della pena per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 582 cod. pen.
e per il reato di cui all'art. 582 cod.
art. 337 cod. pen
273771 - 01); rilevato che risulta immune da vizi sindacabili in questa sede la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto, a seguito della diminuzione della pena per il reato di cui all'art. 337 cod.
art. 582 cod. pen
e per il reato di cui all'art. 582 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni
Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLA CARLO ALBERTO nato a ROMA il 27/02/1993 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Alberto Cipolla avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che la doglianza relativa all'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di resistenza non è consentita in quanto non aveva costituito motivo d'appello; considerato, comunque, che il motivo è manifestamente infondato, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la violenza o la minaccia commesse, nel medesimo contesto spazio-temporale, per opporsi a più pubblici ufficiali nel compimento di un atto del loro ufficio, integrano un concorso formale di reati (cfr.

Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01); rilevato che risulta immune da vizi sindacabili in questa sede la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto, a seguito della diminuzione della pena per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., operata alla luce delle modalità del fatto e delle condizioni di vita del ricorrente, di confermare gli aumenti effettuati dal Giudice di primo grado per l'ulteriore reato di cui all'art. 337 cod. pen. e per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., considerando congrui tali aumenti in ragione della gravità dei fatti; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de