Italian Court dismisses appeal as late filed, missing 45-day deadline for filing the request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline. The appellant submitted the request on April 5, 2024, whereas the 45-day period for filing had expired on February 1, 2024, following the November 3, 2023 judgment. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 10 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 11 c.p.c.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the time limit prescribed by law for its deposit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMONICA GUERRINO nato a ROMA il 16/12/1968 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle artn udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Guerrino Casamonica avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è stato tardivamente proposto il 5 aprile 2024 a fronte di sentenza emessa il 3 novembre 2023, che prevedeva il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. Tale termine è stato rispettato e da esso - cioè dal primo febbraio 2024 - decorreva il termine di 45 giorni per il deposito del ricorso, viceversa depositato solo il 5 aprile 2024; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento ciascuno delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che è pervenuta memoria della parte civile, che, però, non ha fornito un utile contributo alla decisione, così che non possono essere liquidate le spese richieste (v.
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923 - 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso