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Ordinanza — n. 38659/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for missing statutory dismissal verification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38659/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it relied on a ground not permitted by law. The appellant challenged a plea bargain sentence for failing to verify the absence of statutory dismissal causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits appealable grounds in plea bargains, excluding this specific omission.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals against sentencing judgments are inadmissible if they allege a violation of law regarding the failure to verify statutory dismissal causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code, as such grounds are not among those exhaustively listed for appealability.

Parole chiave

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plea bargain appeal statutory dismissal causes Criminal Procedure Code inadmissible appeal Article 448 paragraph 2-bis facoltà di astenersi dal testimoniare censura dell'apprezzamento delle prove presunzione d'innocenza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
279761 - 01); rilevato che l'imputato ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
279761 - 01); rilevato che l'imputato ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate, tra cui non è compresa l'anzidetta mancata verifica (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv.
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FATOUAKI GHARIB CUI 0627A0N nato a NOLA il 26/12/1991 avverso la sentenza del 26/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ALESSANDRIAr ato avviso alle parti;' -udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivo non consentito; considerato che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate, tra cui non è compresa l'anzidetta mancata verifica (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01;

Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); rilevato che l'imputato ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che, come detto, non è un motivo che rientra tra quelli proponibili; ritenuto che l'inammissibilità può essere dichiarata con procedura de plano e ad essa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d