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Ordinanza — n. 38657/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38657/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38657/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC LUCA nato a PALMANOVA il 18/10/1992 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Braidic avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; rilevato che il motivo dedotto — con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il delitto ascrittogli, non avendo egli messo in pericolo l'incolumità degli agenti operanti e degli utenti della strada — è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato, per ostacolare già sul nascere il possibile inseguimento da parte dei carabinieri, aveva adottato una condotta subdola, consistita in un'apparente iniziale adesione all'invito di fermarsi, accostando l'automobile, per poi improvvisamente accelerare e scappare ad alta velocità.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 38657/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nel fare questo, l'imputato ha condotto l'automobile a passare a velocità elevata in uno spazio libero compreso tra il veicolo e il maresciallo Vanelli. La Corte territoriale ha sottolineato che l'alta velocità imposta al veicolo all'improvviso, unita alla presenza di brecciolino sulla strada, in uno con la non eccessiva ampiezza dello spazio a disposizione per passare, creava condizioni di pericolo per l'incolumità del carabiniere); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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manovra di sorpasso minaccia contro le autorità corrispondenza con il difensore velocità eccessiva reato di pirateria della strada fermo di polizia

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC LUCA nato a PALMANOVA il 18/10/1992 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Braidic avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; rilevato che il motivo dedotto — con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il delitto ascrittogli, non avendo egli messo in pericolo l'incolumità degli agenti operanti e degli utenti della strada — è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato, per ostacolare già sul nascere il possibile inseguimento da parte dei carabinieri, aveva adottato una condotta subdola, consistita in un'apparente iniziale adesione all'invito di fermarsi, accostando l'automobile, per poi improvvisamente accelerare e scappare ad alta velocità.

Nel fare questo, l'imputato ha condotto l'automobile a passare a velocità elevata in uno spazio libero compreso tra il veicolo e il maresciallo Vanelli. La Corte territoriale ha sottolineato che l'alta velocità imposta al veicolo all'improvviso, unita alla presenza di brecciolino sulla strada, in uno con la non eccessiva ampiezza dello spazio a disposizione per passare, creava condizioni di pericolo per l'incolumità del carabiniere); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C