Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38654/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to meet specific argumentation requirements under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38654/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Boureima Sanoussi inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant merely complained about a lack of adequate motivation regarding his responsibility for crimes under Articles 337 of the Penal Code and Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/1990, without providing specific legal or factual grounds. The court ruled that such generic objections do not constitute a proper critique of the appellate judgment as required by law, thus failing to justify the filing of the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; The appeal must contain specific legal and factual arguments contrasting with the contested decision; generic complaints regarding lack of motivation are insufficient to render the appeal admissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal specific legal grounds factual elements required generic complaints rejected procedural costs awarded traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Art. 337 cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Corte cost. n. 186 del 2000
artt. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardi e altri, Rv. 254584 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANOUSSI BOUREIMA nato il 31/10/1973 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Boureima Sanoussi avverso la sentenza in epigrafe; premesso che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardi e altri, Rv. 254584 - 01) che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta»; rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a dedurre la mancanza di una adeguata motivazione, posta a fondamento dell'affermazione della sua responsabilità per i delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse; ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C