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Ordinanza — n. 38651/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and mere repetition of prior complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38651/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law. The appellant argued that the lower court's conviction for assault lacked unique factual reconstruction, missing subjective intent, and improperly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as a mere repetition of grievances already adequately addressed by the appellate court's exhaustive review of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on grounds not permitted by law or constitutes a mere repetition of complaints already decided upon by the territorial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of complaints lack of new grounds assault conviction mitigating circumstances valutazione delle prove prove irrilevanti assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 385 cod. pen
l'imputato non avrebbe avuto una condotta configurabile come volontà di rendersi irreperibile o tale da compromettere o rendere difficoltosi i controlli di polizia e, quindi, idonea ad integrare il reato di cui all'art. 385 cod. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO CIRO nato a NAPOLI il 14/11/1967 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; li/ OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivi non consentiti; premesso che il ricorrente ha dedotto in estrema sintesi che:

1) la responsabilità per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen. sarebbe stata affermata sulla base di una ricostruzione dei fatti non univoca, essendo emerse forti e diverse incongruenze in sede dibattimentale, e sulla base principalmente delle dichiarazioni della persona offesa, non corroborate da altri elementi. Difetterebbero, poi, l'elemento soggettivo del reato e una riduzione apprezzabile della funzionalità, richiesta al fine della sussistenza del reato di lesioni;

2) non sarebbe stato possibile stabilire con certezza quale sia stata l'arma utilizzata, le sue caratteristiche e, dunque, le concrete potenzialità offensive;

3) l'imputato non avrebbe avuto una condotta configurabile come volontà di rendersi irreperibile o tale da compromettere o rendere difficoltosi i controlli di polizia e, quindi, idonea ad integrare il reato di cui all'art. 385 cod. pen.;

4) sarebbe errata la mancata concessione delle attenuanti generiche, con la contestuale rideterminazione della pena, partendo dai minimi edittali; considerato che il 25 luglio 2024 è pervenuta memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, con cui sono state reiterate le deduzioni formulate nel ricorso e si è insistito nel loro accoglimento; rilevato che tutte le censure, formulate nel ricorso e nella memoria, sono tese a ottenere un'alternativa rivalutazione delle fonti di prova, che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori, e costituiscono una reiterazione di doglianze a cui la Corte territoriale ha dato adeguata e corretta risposta (si vedano le pagine 4, 5, 6, e 7 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Y

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende