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Ordinanza — n. 38595/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking legal or factual support in a drunk driving case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38595/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bitere Claudiu inadmissible, confirming the lower court's conviction for drunk driving. The appellant raised generic arguments regarding liability and sentencing without providing specific legal or factual reasons to support his claims. The court rejected these grounds because the appellate judges had already adequately addressed the issues, including the evidentiary value of photocopies and the appropriateness of the sentence based on the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and lack the necessary legal or factual support to justify a re-examination of the case.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement drunk driving conviction lack of factual support appellate court reasoning guida in stato di ebbrezza qualificata reato grave di stupefacenti guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
sez. 4, n. 5470 del 22/5/2012
sez. 2, n. 36721 del 21/2/2008
254847-01; sez. 2, n. 36721 del 21/2/2008, Buraschi, Rv.
sez. 3, n. 8557 del 1/12/2021
242083-01; sez. 3, n. 8557 del 1/12/2021, dep.
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Testo completo

seguente, ORDINANZA sul ricorso proposto da: BITERE CLAUDIU nato il 02/04/1983 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di BITERE Claudiu ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), codice strada (tasso alcolemico pari a 1,70 g/I e 1,73 g/I, in Roma il 9/6/2020); ritenuto che il ricorrente ha dedotto due motivi (quanto all'accertamento della responsabilità e alla dosimetria della pena), con i quali ha prospettato deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in ogni caso, i giudici del gravame hanno dato congrua risposta alle doglianze veicolate con il gravame, sia quanto al valore probatorio delle fotocopie (in base al principio per il quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, la produzione in dibattimento della sola copia fotostatica degli scontrini ove sono stati registrati gli esiti dell'accertamento etilometrico non integra alcuna nullità e costituisce piena prova del fatto ascritto all'imputato, sez. 4, n. 5470 del 22/5/2012, dep. 2013, Russo, Rv. 254847-01; sez. 2, n. 36721 del 21/2/2008, Buraschi, Rv. 242083-01; sez. 3, n. 8557 del 1/12/2021, dep. 2022, Boldini, Rv. 282917-01), laddove la dosimetria della pena è stata commisurata alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali anche per rapina e al comportamento processuale (assenza); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Presidente Francesco ampi ppc--E2 DEPOS I