Cassation appeal dismissed for lack of prior comparison with appellate court reasons regarding conditional suspension denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a procedural defect. The appellant, convicted of cocaine trafficking, argued for the conditional suspension of the sentence but failed to conduct the mandatory prior comparison with the appellate court's reasoning. The court ruled that judges must justify decisions congruently, and without this specific comparison, the appeal cannot proceed to substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 607 c.p.p.; Art. 608 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised do not include the necessary prior comparison with the reasons given by the appellate court in the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAIF EL HABIB nato il 08/02/1998 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di DAIF El Habib ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 1,82 di cocaina, ceduta in tempi diversi a più soggetti non identificati, in Roma il 10/1/2023); ritenuto che il ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione limitatamente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, doglianza non preceduta dal previo, necessario confronto con i motivi della decisione (sul punto, Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo «giudici del gravame còngruamente giustificato la decisione, rinviando a indici di sicuro rilievo ai fini del relativo scrutinio, quali le modalità della condotta (in forma, cioè, concorsuale), anche attraverso la ripartizione dei compiti, la natura non episodica e neppure occasionale dello spaccio, precedenti episodi giudicati come non bisognosi di pena per applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen. e purtuttavia valutabili ai fini della prognosi operata, siccome presupponenti l'accertamento del fatto di reato (sul punto, sez. 3, n. 42293 del 5/10/2022, Neve, Rv. 283703-01; sez. 2, n. 459 del 2/12/2020, dep. 2021, De Venuto, Rv. 280226-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Mallo Ciampi DEPOSITATA IN CAN ELL