Cassation appeal dismissed for generic allegations on drug trafficking intent without prior appellate comparison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments regarding drug trafficking intent were deemed entirely generic. The defense failed to provide a necessary preliminary comparison with the appellate court's justifications for the evidence, which relied heavily on the weight of circumstances and packaging methods. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 363-bis c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic allegations regarding the destination of drugs without first conducting a necessary preliminary comparison with the appellate court's justifications for the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO EMANUELE nato a SCIACCA il 27/10/1986 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di GAMBINO Emanuele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di quella città di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 100 di hashish, in Palermo il 21/11/2016); ritenuto che le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, in punto prova della destinazione allo spaccio dello stupefacente, senza che sia stato neppure operato il necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dai giudici dell'appello (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo costoro ampiamente giustificato la Prova di tale destinazione (già motivata dal Primo giudice alla stregua dell'attività di osservazione e controllo e del dato ponderale), valorizzando lo stesso dato ponderale e le modalità di confezionamento, altresì rilevando la mancata allegazione della condizione di tossicodipendenza dell'imputato e di disponibilità economiche tali da giustificare l"investimento" nell'acquisto della droga, a nulla rilevando, stanti la finalità del gravame e il principio devolutivo che lo governa, la circostanza che la motivazione sia stata integrata dai giudici d'appello; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco M