Ordinanza — n. 38591/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARAIA GIUSEPPE (CUI 01TLSW3) nato a TORINO il 16/10/1972 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di LARAIA Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Torino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione di una dose di cocaina, in Torino il 24/9/2023); ritenuto che le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, in punto determinazione del trattamento sanzionatorio, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle stesse, senza che sia stato neppure operato il necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 38591/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione di una dose di cocaina, in Torino il 24/9/2023); ritenuto che le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, in punto determinazione del trattamento sanzionatorio, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle stesse, senza che sia stato neppure operato il necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARAIA GIUSEPPE (CUI 01TLSW3) nato a TORINO il 16/10/1972 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di LARAIA Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Torino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione di una dose di cocaina, in Torino il 24/9/2023); ritenuto che le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, in punto determinazione del trattamento sanzionatorio, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle stesse, senza che sia stato neppure operato il necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono aPplicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo costoro ampiamente giustificato il superamento del minimo, attraverso i parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen., valorizzando la personalità dell'imputato e la sua capacità a delinquere; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso 11 18 settembre 2024 La Consigliera est