Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds regarding breathalyzer malfunction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Davide Gallo inadmissible and ordered him to pay court costs. Gallo challenged a second-instance confirmation of his conviction for driving with a blood alcohol level of 2.18 g/l, arguing the breathalyzer used was malfunctioning. The court rejected this claim as it merely repeated arguments already examined and dismissed without new evidence or legal reasoning in the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 186 c.p.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are identical to those already examined and dismissed in the appealed decision without presenting new facts or legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente . ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO DAVIDE nato a ACQUI TERME il 08/04/1993 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione La difesa dell'imputato GALLO Davide ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Asti di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 186, c. 2 lett. c), codice strada (tasso alcolemico pari a 2,18 g/I alla prima misurazione e 1,97 alla seconda, in Canelli il 24/2/2019); ritenuto che le doglianze difensive sono manifestamente infondate, con le stesse essendosi riproposta, senza il necessario, previo confronto con i motivi della decisione impugnata, la questione inerente al regolare funzionamento dell'etilometro impiegato per la misurazione del tasso alcolemico (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), invero giustificato dai giudici del gravame in maniera coerente ai principi consolidati fissati dalla giurisprudenza di legittimità (quanto all'onere di allegazione circa il malfunzionamento dell'apparecchio, sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, Garbin, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco oEp, 1,31-TAIN 2 1 1\