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Ordinanza — n. 38589/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal reasons and factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38589/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible due to the lack of specific legal grounds and factual data supporting the arguments. The appellant's defenses were deemed too generic without a prior exchange with the appellate court's justifications. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on generic grounds devoid of specific legal reasons and factual data, without a prior exchange with the appellate court's justifications.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility cassation appeal rejection lack of factual support procedural exchange requirement procedural costs award guida nonostante revoca della patente infrazioni alle norme della circolazione corsa di controllo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

la segente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARNAZZA MARCO nato a TORINO il 09/06/1979 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di CARNAZZA Marco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Torino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 codice strada con la recidiva nel biennio (in Torino il 3/3/2022); ritenuto che le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle stesse, senza che sia stato neppure operato il necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello AL -,e tQ IN