Cassation appeal dismissed for lack of prior comparison with appeal court reasons under Article 81 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was a violation of Article 81 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for a comparison with appeal court reasons, but the appellate court had already addressed the core issue regarding the continuity of criminal acts. The court ruled that this specific doglianza was not preceded by the necessary prior comparison with the appellate decision's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if a ground is raised without the prior necessary comparison with the reasons given by the appellate court on that specific point.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: L'AMIRI HOUSSEM nato il 07/07/1991 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di L'AMIRI Houssem ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Bergamo di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 608,62 circa di cocaina e gr. 675,10 circa di hashish, in continuazione, con la recidiva qualificata e le generiche equivalenti (in Treviolo e Sedrina il 7/10/2022); ritenuto che il ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto inosservanza dell'art. 81 cpv., cod. pen. e vizio della motivazione sul punto, riproponendo una doglianza non preceduta dal previo, necessario confronto con i motivi della decisione (sul punto, Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono apOlicarsi anche al ricorso per cassazione), avèndo la Corte d'appellò dato risalto al decorso di quasi due anni tra la commissione dei fatti per cui è processo e quelli precedentemente giudicati, in assenza di allegazioni indicative della medesima trama criminale (sul punto, tra I altre, sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Maria DEPOSI-1"MA IN CCELL