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Ordinanza — n. 38586/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of critical analysis of sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38586/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Kafi Mohamed Salah inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for illegal possession of 13 doses of cocaine, arguing against the generic denial of mitigating circumstances. The court rejected the appeal because the grievances regarding sentencing lacked the necessary critical analysis of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Appeals must be based on a critical analysis of the decision's arguments, not merely on generic complaints about sentencing, which are justified by the absence of positive elements and the gravity of the conduct.

Parole chiave

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inadmissible appeal critical analysis requirement generic mitigating circumstances sentencing motivation drug possession offense commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
309/1990 (detenzione illecita di 13 dosi di cocaina, in Livorno il 23/3/2020); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.• 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016
Sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013
265826; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv.
Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010
256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv.
Sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010
248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAFI MOHAMED SALAH nato il 25/12/1992 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di KAFI Mohamed Salah ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Livorno di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di 13 dosi di cocaina, in Livorno il 23/3/2020); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.• 254584;

Sez. U. n..8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellir Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), tuttavia giustificato adeguatamente dai giudici del merito (alla luce di un precedente per delitto, dell'assenza di elementi positivi valutabili e della gravità della condotta avente a oggetto 13 dosi di cocaina), motivazione del tutto coerente con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (sulle circostanze attenuanti generiche e sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco M iCiampi/ 1.-e-C-CLIC97t.Cleb lDEPO&TATA IN CANCE3,LER!ik 21 Ti