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Ordinanza — n. 38585/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prior comparison with appellate court justifications.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38585/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by De Palma Vito inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that reformed a first-instance conviction for drug possession, specifically regarding the lack of reclassification under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law. The Court ruled that the appellant's arguments failed because they were not preceded by the necessary and preliminary comparison with the justifications provided by the appellate judges, as required by established case law.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 4, d.P.R. n. 309/1990; Art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 62 n. 4, cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are not preceded by the necessary and preliminary comparison with the justifications provided by the appellate court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal preliminary comparison requirement drug trafficking law recidivism reclassification procedural exhaustion imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 comma 4, d.P.R. n. 309/1990
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, risulta ampiamente giustificata la mancata riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R.
Art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, risulta ampiamente giustificata la mancata riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R.
Art. 62 n. 4, cod. pen.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 4 n. 40720 del 26/4/2017, Nafia
309/1990, avendo la Corte territoriale operato una valutazione complessiva che ha tenuto conto del dato ponderale (trattandosi di ben 1.183 dosi droganti) e della diversità delle sostanze [sulla natura del relativo vaglio, sez. 4 n. 40720 del 26/4/2017, Nafia, Rv.
Sez. 6 n. 29132 del 9/5/2017, Merli
270767; sez. 6 n. 29132 del 9/5/2017, Merli, Rv.
Sez. U, n. 51063 del 27/9/2018, Murolo
Sez. U, n. 51063 del 27/9/2018, Murolo, Rv.
Sez. 6 n. 38606 del 8/2/2018, Sefar e altro
274076; sez. 6 n. 38606 del 8/2/2018, Sefar e altro Rv.
Sez. 3, n. 13659 del 16/2/2024, Aamara
con il reato per il quale si procede, l'hanno esclusa nel caso concreto avuto riguardo al dato ponderale e al rinvenimento della somma di euro 2030,00 circostanza ritenuta indicativa di un'avviata attività illecita, fonte di lauti guadagni (sul punto, sez. 3, n. 13659 del 16/2/2024, Aamara, Rv.
n. 10234 del 25/1/2024, Traore
é necessario accertare che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa; n. 10234 del 25/1/2024, Traore, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PALMA VITO nato a BARI il 12/07/1983 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di DE PALMA Vito ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, in epigrafe indicata, con la quale è stata riformata quella del Tribunale di Bari di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73 comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 49,82 netti di marijuana e gr. 71,30 netti di hashish, in Bari 8/4/2023), previo riconoscimento delle generiche equivalenti alla recidiva e conferma nel resto; ritenuto che le censure prospettano deduzioni non precedute dal necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dai giudici dell'appello (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, risulta ampiamente giustificata la mancata riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990, avendo la Corte territoriale operato una valutazione complessiva che ha tenuto conto del dato ponderale (trattandosi di ben 1.183 dosi droganti) e della diversità delle sostanze [sulla natura del relativo vaglio, sez. 4 n. 40720 del 26/4/2017, Nafia, Rv. 270767; sez. 6 n. 29132 del 9/5/2017, Merli, Rv. 270562, in cui si è precisato che il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa;

Sez. U, n. 51063 del 27/9/2018, Murolo, Rv. 274076; sez. 6 n. 38606 del 8/2/2018, Sefar e altro Rv. 273823, in cui, con riferimento all'obbligo motivazionale del giudice, si è precisato che egli, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa)]; che, allo stesso modo, i giudici del gravame, pur riconosciuta l'astratta compatibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. con il reato per il quale si procede, l'hanno esclusa nel caso concreto avuto riguardo al dato ponderale e al rinvenimento della somma di euro 2030,00 circostanza ritenuta indicativa di un'avviata attività illecita, fonte di lauti guadagni (sul punto, sez. 3, n. 13659 del 16/2/2024, Aamara, Rv. 286097-01, in cui si è precisato che per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

é necessario accertare che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa; n. 10234 del 25/1/2024, Traore, Rv. 286034-01), quanto alla pena avendo i giudici d'appello rideterminato la stessa in favore dell'imputato, adeguandola al caso concreto con riconoscimento delle generiche e neutralizzazione dell'aumento conseguente alla riconosciuta aggravante speciale, rispetto alla quale, peraltro, deve rilevarsi l'assoluta genericità del corrispondente motivo di appello, essendosi la difesa limitata a contestare la rilevanza assegnata dal primo giudice ai precedenti penali anche specifici; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Ciampi tQ ttc-c OEP N't N r P