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Ordinanza — n. 38584/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to critically analyze lower court's proportionality reasoning on drug trafficking fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38584/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's arguments. The Tribunal of Latina had justified the disproportionate fine by citing the defendant's lack of income declarations and the implausibility of paying car purchases with the specific cash denominations found during the cocaine seizure. Consequently, the court ruled that without a substantive critique of these factual findings, the appeal could not proceed, resulting in a dismissal and an order to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is not based on a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision, as mere repetition of facts or lack of critical engagement with the court's reasoning on proportionality does not constitute a valid ground for cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal critical analysis requirement proportionality of fine drug trafficking penalty procedural dismissal patrimonio sufficiente causa di carattere pecuniario contestazione della realizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
articolo 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

s.eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDO VINCENZO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 19/11/1990 avverso la sentenza del 26/10/2023 del GIP TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; ,7z OSSERVA Rilevato che il difensore di CASTALDO Vincenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Latina ha applicato una pena su richiesta per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di 1985 dosi medie singole di cocaina, in Sabaudia il 21/4/2023), con confisca del denaro in sequestro, depositando altresì memoria successiva, con la quale ha chiesto l'assegnazione ad altra sezione per la trattazione del ricorso; ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez.. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avuto riguardo alla semplice circostanza che il Tribunale, nella sentenza appellata, ha giustificato congruamente la ritenuta sproporzione delle somme rinvenute rispetto al reddito prodotto, rilevando, da un lato, l'assenza di dichiarazioni dei redditi e di una licenza per il commercio di autovetture e veicoli; dall'atro, l'inverosimiglianza di un pagamento in contanti (con banconote del taglio di quelle rinvenute) di autovetture, il cui importo, evincibile dalla documentazione allegata, avrebbe richiesto l'impiego di altri strumenti di pagamento, quali assegno o bonifico bancario; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Maria Gampi IN CAN 2