Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual comparison with lower court justifications.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Francesco Fusco against the second-instance conviction for drug trafficking was declared inadmissible. The court found the appellant's arguments regarding the drug's intended use and his social danger to be entirely generic, lacking any specific factual comparison with the lower court's detailed justifications. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a specific factual comparison with the lower court's justifications, rendering the review of the case's merits impossible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO FRANCESCO nato a MESSINA il 26/02/1986 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di FUSCO Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di quella città di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di 25 dosi medie singole di cocaina e 52,4 dosi medie singole di marijuana, in Messina 18/5/2023) con la recidiva qualificata; ritenuto che le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, in punto prova della destinazione allo spaccio dello stupefacente e maggiore pericolosità espressa dall'imputato, senza che sia stato neppure operato il necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dai giudici dell'appello (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui Motivi d'appello, ma i cui principi possonc. applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo costoro ampiamente giustificato la prova di tale destinazione (valorizzando la diversa tipologia delle sostanze, la presenza di un sistema di videosorveglianza, ritenuto funzionale alla prevenzione dei controlli delle forze dell'ordine, il tentativo di disfarsi di parte della sostanza e la disponibilità di oggetti utili per il confezionamento in dosi), così come la maggiore pericolosità sociale del FUSCO (gravato da precedenti per fatti analoghi e per reati contro il patrimonio); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco 1114r Ciampi ,1/