Ordinanza — n. 38581/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUGNOLO RICCARDO nato a ALTAMURA il 19/12/1977 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di MUGNOLO Riccardo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per i reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e 2-7 legge n. 895/677 (in Altamura, 11/6/2022); ritenuto che il dedotto vizio motivazionale inerente alla riferibilità all'imputato dell'immobile al cui interno furono rinvenute la droga e la pistola è manifestamente infondato, traducendosi nella reiterazione delle doglianze formulate in sede di gravame e neppure sostenute dal necessario, previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38581/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e 2-7 legge n. 895/677 (in Altamura, 11/6/2022); ritenuto che il dedotto vizio motivazionale inerente alla riferibilità all'imputato dell'immobile al cui interno furono rinvenute la droga e la pistola è manifestamente infondato, traducendosi nella reiterazione delle doglianze formulate in sede di gravame e neppure sostenute dal necessario, previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUGNOLO RICCARDO nato a ALTAMURA il 19/12/1977 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di MUGNOLO Riccardo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per i reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e 2-7 legge n. 895/677 (in Altamura, 11/6/2022); ritenuto che il dedotto vizio motivazionale inerente alla riferibilità all'imputato dell'immobile al cui interno furono rinvenute la droga e la pistola è manifestamente infondato, traducendosi nella reiterazione delle doglianze formulate in sede di gravame e neppure sostenute dal necessario, previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui Motivi d'appello, ma 'i cui principi posson.o applicarsi anche ai ricorso per cassazione), avendo la Corte dato ampiamente conto degli elementi fattuali sui quali ha fondato la decisione (confessione in sede di convalida; coincidenza del luogo in questione con quello di dichiarata dimora dell'imputato; rinvenimento di parte della sostanza nella tasca dei pantaloni; consegna di hashish e pistola, riposti in un mobile ubicato nel vano adibito a camera da letto del predetto); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco M iam g-k C I -