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Ordinanza — n. 38580/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38580/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38580/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO ANTIMO nato a FRATTAMAGGIORE il 06/03/2002 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di COSTANZO Antimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Nola di condanna del predetto in abbreviato per il reato di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 11, 56 di cocaina) e di cui all'art. 337, cod. pen. (in Castello di Cisterna, il 15/10/2022); ritenuto che le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, in punto qualificazione giuridica del fatto, senza che sia stato neppure operato il necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dai giudici di merito (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38580/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 11, 56 di cocaina) e di cui all'art. 337, cod. pen. (in Castello di Cisterna, il 15/10/2022); ritenuto che le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, in punto qualificazione giuridica del fatto, senza che sia stato neppure operato il necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dai giudici di merito (Sez.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze confisca di valori patrimoniali sostanze soggette a restrizione contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti infrazione qualificata LStup inchiesta per reati di droga
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO ANTIMO nato a FRATTAMAGGIORE il 06/03/2002 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di COSTANZO Antimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Nola di condanna del predetto in abbreviato per il reato di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 11, 56 di cocaina) e di cui all'art. 337, cod. pen. (in Castello di Cisterna, il 15/10/2022); ritenuto che le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, in punto qualificazione giuridica del fatto, senza che sia stato neppure operato il necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dai giudici di merito (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono apPlicarsi anche al ricorSo per cassazione), àvendo costoro ampiaMente giustificato il difetto dei presupposti per addivenire alla sollecitata derubricazione, avuto riguardo al comportamento dell'imputato, considerato del tutto incurante di possibili controlli delle forze dell'ordine (avendo egli agito dalla finestra della propria abitazione insistente in una nota piazza di spaccio), sì da giustificare l'inquadramento della condotta in quel più ampio contesto criminale; che, con riferimento alla contestazione, essa risulta coerente con l'esito degli accertamenti tecnici, dei quali aveva già dato conto il primo giudice alla pag. 4 della sentenza appellata, senza che la parte ricorrente abbia indicato elementi per ritenere che il campione esaminato fosse diverso rispetto a quello sequestrato, ciò che rende il motivo anche non specifico; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesc