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Ordinanza — n. 38579/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38579/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38579/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGA ERCOLE nato a FONDI il 10/01/1968 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che i difensori di REGA Ercole hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Latina di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di 20 dosi di cocaina e di due dosi di eroina, in Fondi il 7/8/2019); ritenuto che le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, in punto prova della destinazione allo spaccio dello stupefacente, senza che sia stato neppure operato il necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dai giudici dell'appello (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38579/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di 20 dosi di cocaina e di due dosi di eroina, in Fondi il 7/8/2019); ritenuto che le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, in punto prova della destinazione allo spaccio dello stupefacente, senza che sia stato neppure operato il necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dai giudici dell'appello (Sez.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti confisca dei proventi di reato sanzioni penali promovimento della prostituzione sostanze soggette a restrizione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGA ERCOLE nato a FONDI il 10/01/1968 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che i difensori di REGA Ercole hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Latina di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di 20 dosi di cocaina e di due dosi di eroina, in Fondi il 7/8/2019); ritenuto che le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, in punto prova della destinazione allo spaccio dello stupefacente, senza che sia stato neppure operato il necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dai giudici dell'appello (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo costoro ampiamente giustificato la prova di tale destinazione, valorizzando il possesso di sostanze di diversa natura in strada, giù suddivise in dosi e occultate sotto i genitali; che, alio stesso modo, la Cort-e del gravame ha adeguatamente giustificato il bisogno di pena, valorizzando i precedenti dell'imputato, siccome ritenuti indicativi della non occasionalità della condotta (sul punto sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, De/ano, Rv. 283044-01, in cui si é precisato che il relativo giudizio dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti); laddove, la invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., pur riconosciuta astrattamente compatibile con il reato per il quale si procede, è stata esclusa nel caso concreto avuto riguardo alla idoneità delle sostanze a soddisfare la richiesta di diversi acquirenti (sul punto, sez. 3, n. 13659 del 16/2/2024, Aamara, Rv. 286097-01, in cui si è precisato che alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa; n. 10234 del 25/1/2024, Traore, Rv. 286034-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella