Cassation appeal dismissed as inadmissible because the second-instance court accepted a plea bargain agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the Court of Appeal had accepted a plea agreement. The appellant argued for a different drug charge classification, but the law precludes reviewing cases where the second instance accepted a settlement. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: The acceptance of a plea agreement by the second-instance court renders the case precluded from cassation review, barring any subsequent legal challenges.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO GIANLUCA nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 13/02/1996 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Rilevato che il difensore di TOSCANO Gianluca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli di condanna del predetto per detenzione illecita di 1052 dosi complessive di cocaina (in Caivano, 14/9/22), è stato recepito l'accordo delle parti sulla pena; ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello; considerato che il liotere dispositivo riconosciuto alla parte dal «uovo art. 599 bis cod.
• proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); che, nella specie, il ricorrente ha, per l'appunto, dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato in ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Mà` DEPO2S1TATÀ IN CANF",- L