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Ordinanza — n. 38576/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for illegal drug possession due to lack of new legal arguments and factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38576/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by NKatha Irene and Noie Sainey inadmissible for failing to present new legal grounds or factual arguments distinct from those in the lower court's decision. The appellants requested a re-evaluation of their marginal role and the application of a specific statutory mitigation, but the court found their submissions merely reiterated previous defenses without addressing the appellate court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Appeals to the Supreme Court must present new legal arguments or factual evidence; mere repetition of lower court defenses or requests for factual re-evaluation without new grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of defenses factual re-evaluation statutory mitigation marginal role drug possession court costs risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
279549-02), laddove il ruolo della NKATHA è stato ritenuto non marginale alla stregua del comportamento tenuto dalla donna all'atto dell'accesso nell'immobile, quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso
268822, sui motivi d'appello, ma i cui Principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), peraltro sollecitando a questa Corte di legittimità valutazioni in fatto e una rivalutazione del materiale probatorio che le sono precluse (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
n. 5465 del 4/11/2020, F.
sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri
2021, F., Rv.280601-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv.
sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini
273217-01; sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li
253099); che, infine, il diniego delle generiche è stato strettamente agganciato ad elementi fattuali di sicuro rilievo (sulla natura del relativo giudizio - anch'esso di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv.
sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi
n. 1913 del 20/12/2018, Cari/lo
sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Mangi/ano
275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Mangi/ano, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NKATHA IRENE (CUI 05QNX13) nato il 19/07/1984 NOIE SAINEY (CUI 043LKKR) nato il 16/11/1988 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di NKATHA Irene e quello di NJIE Sainey hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, nei loro confronti, la condanna di cui alla sentenza del Tribunale cittadino per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di più quantitativi di eroina e di un quantitativo di cocaina, in Roma il 3/3/2023); ritenuto che le difese hanno formulato motivi (per la NKATHA inerenti alla affermazione della penale responsabilità e, in ogni caso, al ruolo marginale della stessa, al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., con rideterminazione della pena e applicazione dei benefici di legge; quanto al NUE, inerenti invece al diniego delle generiche), con i quali hanno prospettato deduzioni reiterative di quelle oggetto dei motivi di gravame, senza previo, effettivo confronto con le ragioni della decisione censurata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui Principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), peraltro sollecitando a questa Corte di legittimità valutazioni in fatto e una rivalutazione del materiale probatorio che le sono precluse (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217-01; sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); che, infine, il diniego delle generiche è stato strettamente agganciato ad elementi fattuali di sicuro rilievo (sulla natura del relativo giudizio - anch'esso di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sei. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Mangi/ano, Rv. 279549-02), laddove il ruolo della NKATHA è stato ritenuto non marginale alla stregua del comportamento tenuto dalla donna all'atto dell'accesso nell'immobile, quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., esclusa alla stregua della gravità del fatto, non avendo la difesa neppure prospettato ragioni in diritto e dati fattuali a sostegno della mera richiesta di riconoscimento di detta attenuante; che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Ciam ... ger DEFOST.;\.7"A IN CANCEU.J7_