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Ordinanza — n. 38575/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the second-instance court accepted a plea deal, precluding further review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38575/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the Court of Appeal had accepted a plea agreement. The appellant, Lucia De Fazio, argued for a reclassification of the drug offense under Article 73, but the court held that accepting a plea deal in the second instance limits judicial cognition and creates preclusive effects for the entire proceedings. Consequently, the court ruled that no further review of the legal qualification was permitted, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The power of disposition granted to the parties by the plea agreement system limits the second-instance judge's cognition and produces preclusive effects on the entire proceedings, including the cassation trial, rendering appeals against judgments that accepted the plea inadmissible.

Parole chiave

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plea agreement system preclusive effects second instance limitation cassation inadmissibility drug trafficking reclassification validità della clausola arbitrale esistenza e validità sostanziale consenso del coniuge

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 1 comma 62 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello; considerato che il 'potere dispositivo riconosciuto alla parte dal huovo art. 599 bis cod.' proc.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990
278006); che, nella specie, parte ricorrente ha, per l'appunto, dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez.

Giurisprudenza citata

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sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero
103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv.
sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/6/2018, Hoxha
sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello
273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv.
n. 47698 del 18/9/2019, Amabile
276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv.
Corte cost. n. 186/2000
309/1990; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
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Testo completo

seg.uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FAZIO LUCIA nato a MANDURIA il 01/05/1982 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Rilevato che il difensore di DE FAZIO Lucia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Taranto di condanna della predetta per detenzione illecita di 588 dosi medie di cocaina (in Manduria, 29/5/23), è stato recepito l'accordo sulla pena, con rinuncia a tutti i restanti motivi; ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello; considerato che il 'potere dispositivo riconosciuto alla parte dal huovo art. 599 bis cod.' proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); che, nella specie, parte ricorrente ha, per l'appunto, dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Ma Ciampi DEPOSITATA IN CA