Cassation appeals against appellate sentencing agreements are inadmissible as the new law precludes second-instance review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by two drug traffickers inadmissible without formalities. The appellants challenged the appellate court's decision to adopt a sentencing agreement regarding cocaine, crack, and hashish offenses, arguing against the specific penalty quantification. The court ruled that the new procedural law grants parties a dispositive power that precludes any review of the second-instance judgment's merits in the cassation phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The dispositive power granted to parties under the new Art. 599-bis c.p.p. renders the second-instance judgment final and precludes any admissibility of cassation appeals regarding its merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERNARDINO LORENZO CLAUDIO nato a CASERTA il 20/03/1997 MARTUCCI FRANCESCO nato a CASERTA il 08/04/1991 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Rilevato che il difensore di BERNARDINO Lorenzo Claudio e MARTUCCI Francesco hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condanna dei predetti per più cessioni di cocaina, crack e hashish (Caserta, ottobre 2020-febbraio 2021), è stato recepito l'accordo sulla pena; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposti avverso una sentenza che ha recepito l'accordo delle parti sulla pena in appello; considerato che il potere dispositkio riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); che, nella specie, le difese hanno contestato proprio la quantificazione della pena, sia pur sotto diversi profili (la difesa del BERNARDINO la sua eccessiva severità; quella del MARTUCCI l'aumento per la continuazione); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello__ Francesco DEPOSITAT