Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of appellate court's reasoning and failure to present new facts or legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Gjecaj Landi, challenged the appellate court's decision dismissing his appeal against a conviction for the crime specified in Article 73 of DPR n. 309/1990. The court rejected the appeal because it was not supported by a critical analysis of the appellate court's arguments and lacked new factual or legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.; The cassation appeal is inadmissible if it fails to critically analyze the essential arguments of the lower court decision and does not present new facts or legal reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJECAJ LANDI nato il 01/04/1984 avverso l'ordinanza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa dell'imputato GJECAJ Landi ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale è stata dichiarata la inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia di condanna per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e senza neppure prospettare le ragioni in fatto e in diritto a sostegno della richiesta; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello e-ele-A9-(499 DEPOSITATA IN CAN9 EtLERIA 21 TT1