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Ordinanza — n. 38570/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38570/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38570/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MOR nato il 10/04/1973 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di FALL Mor ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, in epigrafe indicata, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per più ipotesi di detenzione illecita e cessione di cocaina ed eroina ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con la recidiva qualificata (in Torino, maggio-giugno 2022), ha disposto la restituzione della somma di euro 230,00 e confermato nel resto; ritenuto che il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta recidiva, formulando censure reiterative di quelle oggetto di gravame, neppure sostenute dal necessario, previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38570/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con la recidiva qualificata (in Torino, maggio-giugno 2022), ha disposto la restituzione della somma di euro 230,00 e confermato nel resto; ritenuto che il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta recidiva, formulando censure reiterative di quelle oggetto di gravame, neppure sostenute dal necessario, previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale sanzioni penali ripetute violazioni del diritto degli stranieri sanzione sostitutiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MOR nato il 10/04/1973 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di FALL Mor ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, in epigrafe indicata, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per più ipotesi di detenzione illecita e cessione di cocaina ed eroina ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con la recidiva qualificata (in Torino, maggio-giugno 2022), ha disposto la restituzione della somma di euro 230,00 e confermato nel resto; ritenuto che il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta recidiva, formulando censure reiterative di quelle oggetto di gravame, neppure sostenute dal necessario, previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici d'appello dato conto degli elementi ai quali hanno collegato la maggiore pericolosità espressa dall'imputato (indifferenza della portata precettiva della norma e della efficacia dissuasiva delle precedenti condanne; plurime condanne per reati della stessa specie; mancato cambiamento dello stile di vita; assenza di ripensamento critico e manifestazione di una risoluzione criminosa più consapevole e determinata; propensione delinquenziale); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco fra Cia DEPOSITATA I