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Ordinanza — n. 38567/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38567/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38567/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICKS JUNIOR GELVANY nato a CRICIUMA( BRASILE) il 05/04/1990 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di LICKS Junior Gelvany ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Verona di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38567/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali cause di esclusione allegazioni insufficientemente motivate procedura di ricusazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICKS JUNIOR GELVANY nato a CRICIUMA( BRASILE) il 05/04/1990 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di LICKS Junior Gelvany ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Verona di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) e 2 bis, codice strada (tasso alcolemico pari a 2,04 g/I e 1,90 g/I, in Lazise il 15/10/2019); ritenuto che il ricorrente ha dedotto un motivo unico con il quale ha prospettato deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella