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Ordinanza — n. 38566/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38566/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38566/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente. ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOROSO ROSARIO nato a MASCALUCIA il 16/05/1972 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di AMOROSO Rosario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 189, comma 7, codice strada (in Santa Domenica Vittoria, 5/6/2018); ritenuto che i motivi (con i quali, deducendosi vizio della motivazione, si è contestata la prova circa la sussistenza della condotta e il diniego delle generiche) si traducono nella riproposizione di motivi di gravame, non preceduta dal previo, necessario confronto con i motivi della decisione (sul punto, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38566/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente. ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOROSO ROSARIO nato a MASCALUCIA il 16/05/1972 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di AMOROSO Rosario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 189, comma 7, codice strada (in Santa Domenica Vittoria, 5/6/2018); ritenuto che i motivi (con i quali, deducendosi vizio della motivazione, si è contestata la prova circa la sussistenza della condotta e il diniego delle generiche) si traducono nella riproposizione di motivi di gravame, non preceduta dal previo, necessario confronto con i motivi della decisione (sul punto, Sez.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove inutilizzabilità delle prove illecite mancata prova di parzialità lacune probatorie prove acquisite tramite sorveglianza censura formulata in modo carente
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Testo completo

seguente. ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOROSO ROSARIO nato a MASCALUCIA il 16/05/1972 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di AMOROSO Rosario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 189, comma 7, codice strada (in Santa Domenica Vittoria, 5/6/2018); ritenuto che i motivi (con i quali, deducendosi vizio della motivazione, si è contestata la prova circa la sussistenza della condotta e il diniego delle generiche) si traducono nella riproposizione di motivi di gravame, non preceduta dal previo, necessario confronto con i motivi della decisione (sul punto, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, inoltre, la difesa propone una inammissibile rilettura delle risultanze istruttorie, rispetto alle quali consta una valutazione complessiva dei giudici del gravame che, siccome congrua, non contradditoria e neppure manifestamente illogica, è per ciò solo sottratta al sindacato della Corte di legittimità (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217-01), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); che, infine, il diniego delle generiche è strettamente agganciato ad elementi fattuali di sicuro rilievo (sulla natura del relativo giudizio - di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco M