Ordinanza — n. 38565/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZROURA HAMID nato il 18/03/1991 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di EZZROURA Hamid ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 53,70 lordi di cocaina, in Bologna il 7/12/2022); ritenuto che il ricorrente, con un unico motivo, ha contestato la dosimetria della pena e il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, doglianze non precedute dal previo, necessario confronto con i motivi della decisione (sul punto, Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38565/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 53,70 lordi di cocaina, in Bologna il 7/12/2022); ritenuto che il ricorrente, con un unico motivo, ha contestato la dosimetria della pena e il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, doglianze non precedute dal previo, necessario confronto con i motivi della decisione (sul punto, Sez.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZROURA HAMID nato il 18/03/1991 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di EZZROURA Hamid ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 53,70 lordi di cocaina, in Bologna il 7/12/2022); ritenuto che il ricorrente, con un unico motivo, ha contestato la dosimetria della pena e il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, doglianze non precedute dal previo, necessario confronto con i motivi della decisione (sul punto, Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del gravame congruamente. giustificato la dosimetria della pena, rinviando a indici di sicuro rilievo ai fini del relativo scrutinio (quali le modalità della condotta e il dato ponderale, oltre al possesso di due telefoni cellulari e della somma di euro 910,00, ritenuti indicativi del suo inserimento in una rete di spaccio di medio livello) e formulato una prognosi negativa in ordine alla astensione dalla commissione di altri reati, valorizzando l'assenza di radicamento sul territorio, i precedenti penali, uno dei quali della stessa indole, nonché la gravità della condotta; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Maria ia pi DEPOSITATA IN CANC,E l_LE.R