Cassation appeals against appellate plea agreement sentencing are inadmissible as the new law precludes second-instance review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Triolo and Abbate inadmissible without formalities. The defendants challenged the sentencing quantification within a plea agreement that had been accepted by the Court of Appeal of Reggio Calabria. The court ruled that the new procedural law grants parties a device power that precludes any review of the second-instance judgment's validity, including the assessment of sentencing. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The device power granted to parties under the new Art. 599-bis c.p.p. renders the second-instance judgment that accepts a plea agreement final and precludes any cassation appeal regarding its validity or sentencing quantification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRIOLO GIOVANNI nato a MESSINA il 24/01/2002 ABBATE DOMENICO nato a MESSINA il 01/06/1994 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAsvolta relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Rilevato che il difensore di ABBATE Domenico e quello di TRIOLO Giovanni hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Calabria di condanna dei predetti per trasporto di un ingente quantitativo di marijuana (Kg. 15486, in Bova Marina il 3/1072022), è stato recepito l'accordo delle parti sulla pena; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposti avverso una sentenza che ha recepito l'accordo delle parti sulla pena in appello; considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); che, nella specie, i ricorrenti hanno contestato proprio la quantificazione della pena; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco M Ciampi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2