Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38561/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the second-instance court accepted a plea agreement, precluding further review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38561/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the Court of Appeal had accepted a plea agreement regarding the defendant's sentence. The appellant argued that the lower court failed to properly justify the penalty amount, but the Court held that accepting a plea agreement limits the second-instance judge's cognizance and creates preclusive effects for the entire proceedings. Consequently, the Court ruled that no further review of the penalty's validity is possible once the agreement is accepted in the second instance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 599 bis c.p.p.: Acceptance of a plea agreement in the second instance renders the appeal inadmissible as the defendant's waiver of the right to contest the sentence precludes any further judicial review of the penalty's validity.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement acceptance second instance preclusion inadmissible appeal waiver of defense penalty review barred validità della clausola arbitrale mancata attuazione degli accordi illeciti nullità delle intese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Art. 1 comma 62 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 599 bis c.p.p.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello; considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello; considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero
103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv.
sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha
peri.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv.
sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello
273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv.
n. 47698 del 18/9/2019, Amabile
276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv.
Corte cost. n. 186/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO FILIPPO nato a CATANIA il 08/09/1994 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Rilevato che il difensore di MARINO Filippo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Catania di condanna del predetto per detenzione illecita di più involucri di cocaina (in Catania, 15/12/22), è stato recepito l'accordo delle parti sulla pena; ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello; considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. peri.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); che, nella specie, il ricorrente ha, per l'appunto, dedotto vizio di motivazione in ordine alla entità della pena inflitta; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Mari DET3O